Il 28 Ottobre 2008, l'ECHA (Agenzia europea delle sostanze chimiche), ha pubblicato sul sito web un elenco di 15 sostanze estremamente preoccupanti (SVHC) che partecipano al processo di autorizzazione. Questa lista preliminare, specificatamente nell'articolo 59.1 del regolamento REACH, individua le SVHC per il loro eventuale inserimento nel XIV allegato del regolamento (allegato "autorizzazione").
Le sostanze incluse nella lista dei candidati non sono oggetto di una restrizione in quanto allegato XIV non ne parla: possono quindi essere messe sul mercato (puro, miscelazione o incorporata in un articolo). Va considerato che i fornitori hanno l'obbligo della comunicazione per quanto riguarda informazioni su queste sostanze.
Le regole di comunicazione per le sostanze SVHC sono descritte di seguito:
Per i preparati:
Quando il preparato è pericoloso ai sensi della direttiva 1999/45/CE, i fornitori devono fornire una scheda di sicurezza ai propri clienti, secondo l'allegato II del regolamento REACH.
Quando il preparato non è pericoloso ai sensi della direttiva 1999/45/CE, i fornitori devono fornire una scheda di sicurezza su richiesta del cliente, in conformità dell'allegato II di REACH, se contiene almeno una sostanza PBT o vPvB o VHC in concentrazione singola superiore o pari al 0,1% in peso.
Per gli articoli:
Quando un articolo contiene una sostanza VHC con una concentrazione superiore allo 0,1% in peso, il fornitore deve fornire al destinatario dell'articolo, informazioni sufficienti (se disponibili) per l'utilizzo dell'articolo in sicurezza e comprende come minimo il nome della sostanza VHC.
Se il destinatario è un consumatore, il fornitore fornirà scheda di sicurezza su richiesta del consumatore, entro 45 giorni dal ricevimento della richiesta.
Dal 1 ° giugno 2011 tutti i produttori e gli importatori di articoli notifica all'ECHA se una sostanza autorizzata è contenuta in questo articolo, 6 mesi dopo l'integrazione della sostanza nell'allegato XIV e secondo le 2 seguenti condizioni:
- quantità al di sopra 1t/year.
- concentrazione superiore allo 0,1% in peso.
Secondo la lista preliminare effettiva dal 1 gennaio 2009 Climalife non immette sul mercato SVHC (puro o in preparazione).
Maggiori informazioni: www.echa.europa.eu
ECHA = Agenzia europea delle sostanze chimiche, Helsinki
CMR = Cancérigène, mutagene, tossiche per la riproduzione
PBT = persistente, bioaccumulabile, Toxic
vPvB = molto persistente, molto bioaccumulabile
SVHC = sostanze estremamente problematiche Hight
MSDS = materiale Schede di sicurezza
Date: 27/04/09